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Gruppo B. Braun - Compliance dei materiali
Obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 33 del regolamento REACH (CE n. 1907/2006)
Il regolamento (CE) 1907/2006 sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) identifica le sostanze che possono avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull'ambiente come sostanze estremamente problematiche (SVHC). Le SVHC sono incluse nell'elenco delle sostanze candidate, pubblicato sul sito web dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e aggiornato continuamente.
Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento, i produttori, gli importatori e gli altri fornitori sono tenuti a fornire informazioni sufficienti se gli articoli contengono SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p) e, se del caso, a fornire indicazioni per un uso sicuro in relazione a questi articoli.
I prodotti interessati del gruppo B. Braun, con un peso superiore allo 0,1% di una SVHC, sono elencati nell'allegato di seguito.
B. Braun monitora regolarmente le aggiunte in corso all'elenco delle sostanze SVHC candidate. Questo rapporto verrà revisionato annualmente in base agli aggiornamenti apportati all'elenco delle sostanze candidate e all'elenco dei prodotti B. Braun. Fino ad allora questo rapporto rimarrà valido.
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